Contratto a tempo indeterminato
Ha maggiori vantaggi in quanto offre più garanzie, tutele e stabilità al lavoratore, sia per la continuità del lavoro, sia perché il datore non può licenziare il dipendente senza giusta causa. Non c’è scadenza temporale: il rapporto termina solo se il dipendente viene licenziato o si dimette, previo periodo di preavviso;
Contratto a tempo determinato
Il lavoratore e chi lo assume stabiliscono un termine alla durata del rapporto. Spesso viene utilizzato dalle aziende, o privati, come periodo di prova per assumere poi il dipendente a tempo indeterminato, se l’esperienza è stata positiva. Il lavoratore deve attendere la fine del contratto per dimettersi, o rischia di dover risarcire i danni;
Lavoro part-time
Può essere di tipo indeterminato o determinato e prevede dalle 16 alle 30 ore settimanali. Di lavoro a tempo parziale ne esistono tre tipi:
- Part-time orizzontale: il dipendente lavora un numero di ore uguali tutti i giorni della settimana, solitamente 4 o 5;
- Part-time verticale: il dipendente lavora in giorni specifici in full-time;
- Part-time misto: è una combinazione delle due tipologie precedenti, con alcuni giorni a tempo pieno e altri con orario ridotto;
Con il contratto part-time si hanno gli stessi diritti di un dipendente assunto a tempo pieno per quanto riguarda la durata dei congedi, le modalità di maturazione delle ferie e i diritti sindacali. Inoltre, si possono stipulare più contratti part-time. Il vantaggio principale è di lasciare tempo libero a disposizione per svolgere altre attività e di ricevere una retribuzione commisurata alle ore di lavoro svolte.
Contratto di apprendistato
è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
La caratteristica principale di questa tipologia contrattuale è il contenuto formativo: durante l’apprendistato il giovane presta attività lavorativa svolgendo un percorso formativo all’interno dell’azienda attraverso il quale si acquisiscono le competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità (apprendistato professionalizzante) oppure per l’ottenimento di un titolo di studio (apprendistato di 1° e 3° livello).
In Italia esistono tre tipologie di contratto di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale (1° livello), per giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni; questa tipologia di apprendistato porta al giovane apprendista al conseguimento del titolo di studio previsto nel proprio contratto di lavoro, alternando momenti di formazione prevalentemente teorica svolta a scuola e formazione di carattere operativo realizzata in azienda, attraverso la collaborazione tra aziende e istituzioni formative.
- Apprendistato professionalizzante (2° livello), o contratto di mestiere, destinato a giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni; finalizzato ad apprendere una specifica professionalità o mestiere attraverso l’attività lavorativa e la formazione professionalizzante svolta interamente in azienda (on the job o in aula).
- Apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello), per giovani di età tra i 18 e i 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Contratto di lavoro intermittente o “contratto a chiamata”
Pensato per consentire ai datori di lavoro di inquadrare correttamente quei collaboratori occasionali che offrono le loro prestazioni solamente su richiesta dell’azienda.
Esistono due tipologie contrattuali di contratto a chiamata:
- I contratti a chiamata con disponibilità, i lavoratori sono tenuti a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ma vengono ricompensati per questo con un’indennità che viene stabilita all’interno dei contratti collettivi adottati e che non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato;
- I contratti a chiamata senza disponibilità i collaboratori possono rifiutare la richiesta del datore di lavoro di prestare la loro opera;
Si può trovare lavoro a intermittenza per più aziende contemporaneamente, a patto che queste non siano concorrenti e che la disponibilità per una non comprometta la qualità delle prestazioni rese agli altri datori di lavoro. Il lavoro a chiamata può essere svolto per 40 ore settimanali, salvo che in alcuni specifici CCNL, che fissano il termine a 38/39. Oltre questa soglia i lavoratori a intermittenza hanno diritto al pagamento degli straordinari e alle conseguenti maggiorazioni sullo stipendio.
Contratto di somministrazione
Nel contratto di somministrazione, che può essere indeterminato o determinato, sono coinvolte tre parti:
- Il lavoratore;
- Il datore di lavoro;
- L’agenzia per il lavoro (somministratore) che si occupa di ricercare e selezionare il personale, e di ovviare a tutte le pratiche burocratiche per conto del lavoratore e dell’impresa;
Il lavoratore è assunto e retribuito dall’agenzia autorizzata, che gli versa i contributi. Questa verrà rimborsata dal datore di lavoro con l’aggiunta di una percentuale.
I lavoratori assunti in somministrazione lavoro hanno diritti e doveri uguali a quelli dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda. Infine, il contratto di somministrazione è vantaggioso anche per le aziende.